STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  3 aprile 2021

 

 

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.

 

 

Spettabile Azienda,

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353/2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 5, co. 1, let. c) del D.L. 34/2019 (ulteriori 5 anni di agevolazione in presenza di determinati presupposti), per i soggetti che siano stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che abbiano già trasferito la residenza in Italia e risultino beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

 

La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.

 

Le condizioni

In linea generale, i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione da parte del contribuente che abbia avuto un’esperienza lavorativa all’estero sono:

·        non essere risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedente al rientro in Italia;

·        l’impegno a rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;

·        svolgere la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Ne deriva che non è più richiesto che il lavoro svolto all’estero sia caratterizzato da una posizione direttiva, elevata qualificazione o specializzazione. Così come viene generalizzato per tutte le fattispecie il requisito della permanenza in Italia per almeno 2 anni.

 

Le condizioni

Per accedere all’estensione temporale di 5 anni delle agevolazioni, i lavoratori devono versare: 

-         un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);

-         un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

L’importo di cui sopra deve essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

 

Gli adempimenti del sostituto d’imposta

Ai fini dell’applicazione dei benefici, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Il sostituto d’imposta opererà le ritenute, nelle percentuali previste dalla norma, sulle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51, Tuir, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d’imposta dovranno effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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